Assicurazione decennale francese

Assicurazione decennale per i vostri cantieri in Francia (e anche in Corsica, naturalmente)

In Francia, le imprese edili sono tenute per legge a garantire i lavori eseguiti per un periodo di 10 anni dal completamento dell’opera contro difetti e vizi occulti.  La responsabilità decennale deve essere coperta da una polizza assicurativa obbligatoria decennale.

Se la vostra azienda ha sede fuori dalla Francia e avete intenzione di lavorare in Francia, contattate ASSURANCE COSTRUZIONI CORSICA per una consulenza.

Siamo pienamente autorizzati a lavorare per clienti italiani in regime di libera prestazione di servizi e possiamo fornirvi consulenza in italiano.

Potete essere esonerati dall’assicurazione obbligatoria per vari motivi:

 – lavori su strutture escluse dall’assicurazione obbligatoria (elenco qui: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019265462 )

– lavori in subappalto (a meno che il committente chieda che siate assicurati)

 – lavori su attrezzature la cui unica funzione è quella di consentire lo svolgimento di un’attività professionale nell’edificio.

Ma a volte l’obbligo assicurativo può includere anche voi, ad esempio in modo particolarmente sorprendente:

 – costruttore di componenti d’opera, o di qualsiasi elemento prefabbricato della costruzione, che chiamiamo « EPERS ».  I prodotti EPERS sono particolarmente complessi da definire e ogni situazione è unica. Lavoreremo con voi per valutare l’interesse commerciale, il rischio legale e i costi finanziari specifici della vostra situazione.

 – Tutti gli incarichi di ingegneria, calcolo, consulenza e analisi relativi direttamente o indirettamente a progetti di costruzione. Anche se limitati alle caratteristiche del terreno. 

Le principali caratteristiche dell’assicurazione decennale obbligatoria in Francia sono le seguenti:

 – la copertura è limitata alla riparazione dei difetti

 – Non vi è (quasi) alcun limite di risarcimento

 – Le sue franchigie non sono opponibili a terzi,

 – ha effetto per un periodo di 10 anni dal collaudo dei lavori assicurati,

 – Sono assicurati solo gli edifici che sono stati ufficialmente « aperti ai lavori » durante il periodo di garanzia.

Si noti che è possibile che l’assicuratore decennale rifiuti la copertura per una serie di motivi, tra cui i seguenti:

 – i lavori non sono stati accettati (in caso di abbandono del cantiere),

– il tipo di lavoro (o attività) non è coperto, o il lavoro è escluso dall’ambito di copertura,

 – il contratto viene risolto per mancato pagamento, ecc.